UN PRIMATO ITALIANO: PER LA PRIMA VOLTA IN EUROPA UNA LEGGE RICONOSCE LA FINANZA ETICA

L’ordinamento italiano per primo in Europa riconosce il valore della finanza etica: la legge di bilancio, approvata il 7/12/2016, ha introdotto una norma che definisce i requisiti che una banca deve avere per essere definita “etica” – fissando anche alcuni incentivi fiscali a favore di questo tipo di banche. La finanza etica, da oltre 20 anni in Italia e 40 in Europa, dimostra che è possibile tenere insieme partecipazione, orientamento sociale e ambientale degli impieghi, atteggiamento non speculativo e gestione di complessità bancaria e finanziaria, contribuendo all’equilibrio e alla stabilità del sistema nel suo complesso. Per maggiori informazioni, leggi il testo della misura inserita nella legge di bilancio (art.1 comma 51), come modifica all’art 111 del TUB: “Art. 111-bis.  (Finanza etica e sostenibile):

  1. 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:
  2. a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;
  3. b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
  4. c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
  5. d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
  6. e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
  7. f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.
  8. 2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  9. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall’anno 2017.
  10. L’agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“.”

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