INPS: Fondo pensione lavoratori spettacolo

INPS: Circolare 98 del 28/6/19 – Fondo pensione lavoratori spettacolo: diritti e oneri nel settore pubblico

L’INPS nella circolare n. 98/19 effettua una complessiva ricognizione degli obblighi contributivi di previdenza e di assistenza gravanti su categorie datoriali pubbliche operanti nel settore dello spettacolo relativamente alle prestazioni svolte per loro conto da lavoratori di cui all’articolo 3 del D.Lgs del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, preordinata a favorire il corretto inquadramento ai fini previdenziali dei predetti datori di lavoro, nonché ad assicurare ai lavoratori l’effettività delle tutele previste dal vigente ordinamento.

Tale disamina tiene conto, da un lato, delle particolari caratteristiche distintive dell’assicurazione IVS ex Enpals e, dall’altro, della particolare natura del soggetto giuridico che si avvale delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo. Infatti, nel settore dello spettacolo si trovano ad operare, accanto alle classiche categorie datoriali private, anche enti aventi natura giuridica pubblica (quali a titolo esemplificativo, istituzioni concertistiche orchestrali facenti capo ad enti locali e enti teatrali/lirici regionali) che, in deroga al processo di privatizzazione che ha interessato gli enti operanti nel settore della lirica, hanno mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.

L’attività svolta ha messo in luce, stante la natura pubblica del datore di lavoro, talune criticità nella definizione di alcuni obblighi contributivi derivanti, per lo più, dalla sovrapposizione della normativa di carattere generale che regola il regime dell’assicurazione che nel tempo è stata oggetto di esame e dalla disciplina peculiare in ambito previdenziale dedicata alla generalità dei lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947.

 Assetto degli obblighi contributivi: Sulla base della ricognizione dei complessivi profili normativi – effettuata tenendo conto delle disposizioni che, con riferimento alla singole assicurazioni previdenziali ed assistenziali, sanciscono il diritto alle varie prestazioni sociali e l’esistenza o meno dei correlati obblighi contributivi correlandoli a volte alla natura giuridica pubblica del datore di lavoro e, talvolta, all’applicazione ai rapporti di lavoro della disciplina di diritto comune – L’INPS illustra di seguito l’assetto degli obblighi contributivi che viene a delinearsi per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 che impiegano lavoratori dello spettacolo avendo a riferimento sia i rapporti di lavoro dipendente sia i rapporti di lavoro autonomo.

IVS: L’obbligo assicurativo presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) insorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nel testo di legge che regola l’assicurazione IVS dello spettacolo e, in particolare, nell’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 (artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze teatrali, etc.) prescindendosi, peraltro, dagli ulteriori tratti distintivi del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, etc.). Tale elenco, da considerarsi tassativo, è stato adeguato con il decreto 15 marzo 2005, n. 17445 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Pertanto, anche le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, qualora nello svolgimento della loro attività si avvalgano di soggetti appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 come adeguato dal decreto ministeriale 15 marzo 2005, hanno l’obbligo di versare la contribuzione dovuta ai fini IVS al FPLS.

MALATTIA E MATERNITA’: Secondo la normativa vigente in materia (cfr. il D.Lgs n. 151/2001 e l’art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, durante l’evento viene corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).

Al riguardo, tenuto conto della particolare tutela riconosciuta dal legislatore ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, deve essere applicata nel caso di specie la disciplina prevista per i medesimi di cui all’articolo 71 del D.L. n. 112/2008 e all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 57 del D.Lgs n. 151/2001, con conseguente esonero dall’obbligo contributivo relativo alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all’articolo 3 di cui al D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, diversamente da quanto previsto per la generalità delle imprese dello spettacolo.

Viceversa, per i rapporti di rapporto autonomo instaurati tra enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e lavoratori rientranti nelle categorie elencate dall’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, non potendosi applicare le norme previste per il pubblico impiego vale, invece, la disciplina prevista nel settore dello spettacolo secondo la quale in favore degli “iscritti” al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (cfr. art. 2 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947) l’assicurazione economica di malattia opera in regime sostitutivo dell’assicurazione generale. Il riferimento agli “iscritti” in genere fa sì che l’obbligazione contributiva prescinda dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro (cfr. circolare n. 124/2017). Pertanto, i lavoratori autonomi dello spettacolo beneficiano della tutela assicurativa della malattia e della maternità, con conseguente obbligo contributivo a carico sia del datore di lavoro privato che pubblico.

NASPI: Secondo la disciplina che regola l’assicurazione contro la disoccupazione NaSPI, in considerazione della natura giuridica pubblica del datore di lavoro, la tutela assicurativa opera unicamente in favore del personale dipendente a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 92/2012. Pertanto, solo per tali lavoratori (subordinati a tempo determinato) è dovuto dal datore di lavoro pubblico il contributo ordinario NaSPI; viceversa non è dovuto il contributo addizionale, operando nella fattispecie l’espressa esclusione stabilita dall’articolo 2, comma 29, lett. d), della legge n. 92/2012.

CUAF: Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 79 del D.P.R. n. 797/1955 recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari” (TUAF), gli enti pubblici, i comuni, le province, etc., sono esonerati dall’applicazione della normativa della cassa unica assegni familiari quando per legge, regolamento o atto amministrativo corrispondano al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello dalla disciplina vigente in materia di ANF (cfr. l’art. 79 del TUAF).

FONDO DI TESORERIA: La disciplina relativa al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) di cui all’articolo 1, comma 755 e ss., della legge n. 296/2006, trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato; ne consegue l’esclusione dal relativo obbligo contributivo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, qualora i rapporti di lavoro degli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 siano costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune, dalla quale deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120 del codice civile, i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della disciplina sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (es. limite dimensionale). Pertanto, in tali ultimi casi, sussisterà l’obbligo per l’ente pubblico di versare il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria con riguardo ai lavoratori subordinati che non abbiano optato per destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari. Si ricorda che le necessarie indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria e le istruzioni ed i chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento sono stati forniti con circolare n. 70 del 3 aprile 2007. Fa eccezione a quanto sopra precisato, in relazione agli obblighi da assolvere al Fondo di Tesoreria, la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato sottoscritti da amministrazioni pubbliche nei casi in cui ricorrano i presupposti giuridici per l’iscrizione ai fondi dei trattamenti di previdenza della Gestione pubblica (Enpas e Inadel) o il diritto a specifici trattamenti di previdenza dei dipendenti pubblici erogati direttamente dal datore di lavoro.

FONDO DI GARANZIA: La natura di ente pubblico rientrante nell’ambito dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, da un lato esclude la qualifica imprenditoriale dell’ente medesimo e dall’altro l’assoggettabilità alle disposizioni di cui alla legge fallimentare (R.D. n. 276/1942 e s.m.i. e D.Lgs n. 14/2019 recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”). Non sussistono, pertanto, i requisiti necessari per ritenere operante la tutela relativa all’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 in favore dei lavoratori dipendenti degli enti pubblici di cui al citato D.Lgs n. 165/2001, ancorché possa essere applicata ai medesimi lavoratori la disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile (cfr. circolare n. 122/1993).

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: Sulla base della natura giuridica pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 sono soggetti datoriali a cui non si applica la normativa relativa al fondo di integrazione salariale e, pertanto, non sussistono i relativi obblighi contributivi. In conclusione, sulla base della ricostruzione degli obblighi come innanzi descritta, per i rapporti di lavoro intrattenuti tra enti pubblici di cui al D.Lgs n. 165/2001 e lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, le contribuzioni dovute sono quelle relative alle seguenti assicurazioni:

  • lavoro subordinato a tempo indeterminato: IVS (FPLS);
  • lavoro subordinato a tempo determinato: IVS (FPLS) e NaSPI (solo contributo ordinario);
  • lavoro autonomo: IVS (FPLS), malattia e maternità.

Inoltre, qualora i rapporti di lavoro subordinato con i lavoratori iscritti al FPLS siano costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune, dalla quale deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120 del codice civile, e sempre che ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge, anche per gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 sussistono gli altri obblighi relativi al Fondo di Tesoreria.

Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture territoriali: In considerazione di quanto sopra, si rende necessario giungere ad una classificazione uniforme dei datori di lavoro in argomento, nonché procedere ad una loro puntuale individuazione. A tal fine, è stato istituito il nuovo codice statistico contributivo 1.18.10 – che andrà associato al codice Ateco2007 90.04.00, avente il significato di “Enti pubblici non economici ed Enti territoriali ex art. 1, comma 2, del D. Lgs.n. 165/2001 per lavoratori dello spettacolo” – atto ad identificare in maniera puntuale i soggetti datoriali pubblici che si avvalgano di prestazioni di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Le Strutture territorialmente competenti provvederanno a riclassificare le posizioni interessate. In conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, tale variazione di inquadramento produrrà effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare.

Maggiori info, qui

www.inps.it

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